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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione e affitto stipulati, con coltivatori diretti,
compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o
colonia mista d'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del
decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive
integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine
dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una
nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.
La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si
applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nei
godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro
fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria
famiglia.
Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e
negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonche'
quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435,
si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi,
fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata
in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma.
Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del
decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947,
n. 277, anche se i cereali non sono piu' soggetti ad ammasso.