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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze,
inquadrato nei ruoli dell'istituto agronomico per l'Africa italiana,
che, avvalendosi della facolta' concessa dall'art. 19, lettera a) del
regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge
19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza
vigente per i dipendenti dello Stato, ha, diritto, ove ne faccia
domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del
servizio reso presso l'istituto agricolo coloniale italiano di
Firenze con rapporto stabile di servizio.
Per il riconoscimento dei predetti servizi e' dovuto all'Erario il
contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo
spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di
servizio riconosciuto.
Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo
stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.