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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo
di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300
tonnellate, e di eta' non inferiore ad anni tredici, o comunque
varate prima del 1 gennaio 1939, che intendano demolire le navi
stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico,
purche' di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono
essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata
nell'art. 3.
Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto
di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore
della presente legge.
La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di
validita', e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro
italiano Navale.