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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 giugno
1949, n. 409, e' sostituito dai seguenti:
L'assegnazione di tali alloggi e' fatta da una Commissione comunale
composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da
tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza
e uno fino dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.
"Alle riunioni della, Commissione possono essere chiamati a
partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto
autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonche'
un funzionario del l'Ufficio del genio civile competente per
territorio".