Legge Ordinaria n. 80 del 15/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1952)
Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A far tempo dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in
vigore  per  i settori dell'industria e del commercio e professioni e
arti  della  Cassa  unica  degli  assegni  stessi  e' aumentata della
seguente misura:
    1°  operai:  lire  20  giornaliere  per  ciascun  figlio e lire 9
giornaliere per il coniuge;
    2°  impiegati  lire  21  giornaliere  per ciascun figlio e lire 9
giornaliere per il coniuge.
  Con  la  stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per
il  settore  dell'industria  dall'art.  1  del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  febbraio  1951, n. 75, e' elevata, al netto del
contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per
cento.
  L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e
delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 1949, n. 11, modificata con
l'art.  1,  secondo  comma,  della  legge  9  giugno 1950, n. 520, e'
elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.
  L'addizionale  stabilita  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, e' soppressa a decorrere dal
1 luglio 1951.
  Nulla  e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22  novembre  1949,  n.  861,  ai  fini  della determinazione e della
modifica dei contributi.
 

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