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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in
vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e
arti della Cassa unica degli assegni stessi e' aumentata della
seguente misura:
1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9
giornaliere per il coniuge;
2° impiegati lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9
giornaliere per il coniuge.
Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per
il settore dell'industria dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, e' elevata, al netto del
contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per
cento.
L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e
delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, modificata con
l'art. 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520, e'
elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.
L'addizionale stabilita dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, e' soppressa a decorrere dal
1 luglio 1951.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della
modifica dei contributi.