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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato
con legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' abrogato.