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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed
utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono
ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio
decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono
richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2
gennaio 1935, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n.
1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n.
213.
Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai
giudizi in corso.