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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n.
1030, e' cosi' integrato:
"Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari
occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende
elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il
riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente
esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle
limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a
contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare
il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto
pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di
provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
PELLA - SCELBA -
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI