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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui
all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al
15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno
1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI