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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive
modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli
ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la
soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali
medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.
La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI