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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 9 della legge 24
maggio 1951, n. 392, si applicano anche ai primi pretori che furono,
precedentemente alla predetta legge, collocati nel ruolo dei
consiglieri di Corte d'appello per aver partecipato con esito
favorevole a concorsi o scrutini.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI