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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 87 del
testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni
fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di
camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, e'
devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI