Legge Ordinaria n. 901 del 10/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1952)
Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  riscossione  del  capitale di titoli di debito pubblico al
portatore,  buoni  del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile
per  scadenza,  sorteggio  od  altra  causa,  qualora  i titoli siano
presentati  dalle  aziende  o dagli istituti di credito soggetti alla
disciplina   del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  875,  e
successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti,
dagli   Istituti   ed   Enti  di  previdenza  o  di  assicurazione  o
dall'Amministrazione  postale,  la  quietanza  puo' essere rilasciata
anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad
inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.
  I  titoli presentati devono pero' essere singolarmente descritti su
apposita  distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi
e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto
richiedente,  e,  quanto all'Amministrazione postale, della firma del
cassiere  provinciale  delle  poste  e  del visto del direttore e del
controllore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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