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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al
portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile
per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano
presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla
disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, e
successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti,
dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o
dall'Amministrazione postale, la quietanza puo' essere rilasciata
anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad
inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.
I titoli presentati devono pero' essere singolarmente descritti su
apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi
e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto
richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del
cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del
controllore.