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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 in
conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI