Legge Ordinaria n. 915 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1952)
Sistemazione della previdenza marinara.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  determinazione  della misura dei contributi e
della  pensione,  le  competenze degli inscritti alla Cassa nazionale
per  la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella
delle  competenze  medie allegata alla presente legge in relazione al
grado  e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della
navigazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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