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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e
della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale
per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella
delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al
grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della
navigazione.