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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo
1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il
periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti
disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia
stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione
dello stato di prigionia.
"Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del
rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite
commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti
di rigore".
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943,
che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in
Germania o mi Giappone oppure in territori controllati dalle forze
armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti
dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i
motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4".
Art. 11. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti "La esclusione
di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di
coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di
liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od
abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito
di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota
rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato
servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.
"La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur
colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da
sanzioni disciplinari di gravita' inferiore al rimprovero solenne,
siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti
compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data,
siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero
abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque
mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito
di guerra".