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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal
seguente:
"I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per
l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la
previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo
designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per
l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere
straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e
sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di
opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti
alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua,
alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in
dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita'
ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la
esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione
straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte
mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti".