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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile
1949, n. 149, e successive modifitazioni, vengono corrisposte le
seguenti somme nette:
lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6°
dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di
grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto
ordinamento, o di grado corrispondente;
lire 15.000 al restante personale.
Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico
e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.