Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire
2.175.000.000 e' autorizzato a provvedere al completamento dei
fabbricati rimasti incompiuti alla data, dell'entrata in vigore della
legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la
costruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261, nonche' dei fabbricati rimasti incompiuti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.
I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati
regionali alle opere pubbliche competenti per territorio.
Alla relativa spesa si fara' fronte con le normali assegnazioni
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per opere dipendenti da danni bellici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI