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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti
dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di
tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e
previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del
regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.
A richiesta della parte, la consegna puo' essere fatta a mezzo
degli uffici postali, purche' il capitale nominale dei titoli al
portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le
lire centomila.