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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio 1951-52, il contributo ordinario annuo
di lire 750.000 a favore dell'Ente nazionale serico, stabilito con
regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge
13 dicembre 1928, n. 3107, e' elevato a lire 20.000.000.