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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti
internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a
rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo
dal 1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi
assistenziali.