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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1950 la misura delle indennita'
giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25
novembre 1937, n. 2360, e' elevata a lire 150 per i reggenti di un
ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una
delegazione di spiaggia.