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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella A e la tabella D, lettera a), allegate alla legge 24
maggio 1951, n. 392, modificate con il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sono sostituite dalle tabelle nn.
1 e 2 allegate alla presente legge.