Legge Ordinaria n. 991 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1952)
Provvedimenti in favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Determinazione dei territori montani)

  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della  loro  superficie  al  disopra  dei 600 metri di altitudine sul
livello  del  mare  e  quelli  nei  quali  il dislivello tra la quota
altimetrica  inferiore  e la superiore del territorio comunale non e'
minore  di  600  metri,  sempre  che  il reddito imponibile medio per
ettaro,  censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito  nella,  legge  29  giugno  1939, n. 976,
maggiorati  del  coefficiente  12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
  Sono  escluse  dal  conteggio  del  reddito  medio  di cui al comma
precedente  le  qualita'  di  coltura,  il  cui  reddito  complessivo
dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.
  La  Commissione  censuaria  centrale  compila e tiene aggiornato un
elenco  nel  quale,  d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
  La  Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
  La   predetta   Commissione   ha  altresi'  facolta'  di  includere
nell'elenco  stesso  i  Comuni  anche  non limitrofi ai precedenti, i
quali,  pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del
presente  articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con
particolare  riguardo ai Comuni gia' classificati montani nel catasto
agrario  ed  a  quelli  riconosciuti,  per il loro intero territorio,
danneggiati  per  eventi  bellici,  ai  sensi del decreto legislativo
Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
 

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