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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Determinazione dei territori montani)
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul
livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e'
minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per
ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939, n. 589, convertito nella, legge 29 giugno 1939, n. 976,
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma
precedente le qualita' di coltura, il cui reddito complessivo
dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.
La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un
elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
La predetta Commissione ha altresi' facolta' di includere
nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i
quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del
presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con
particolare riguardo ai Comuni gia' classificati montani nel catasto
agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio,
danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo
Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.