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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'art. 24, comma quarto,
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio
1952-53, e fino all'esercizio 1959-60 incluso, e' assegnato a favore
degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle localita' di cui
alla legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi cosi'
ripartita:
lire 5 miliardi all'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale e del territorio del Fucino;
lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.