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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:
a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili
danneggiati o distrutti dalla guerra;
b) sconti di annualita' per l'attuazione dei piani di
ricostruzione;
c) sconti di annualita' trentennali concesse dal Ministero dei
lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento
differito;
d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano
funzionari o impiegati dello Stato;
e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con
garanzia ipotecaria.
A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda
Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 6 della
legge 29 dicembre 1948, numero 1515.