Legge Costituzionale n. 1 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1953)
Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:
    a)  sconti  e  mutui  per riparazioni e ricostruzioni di immobili
danneggiati o distrutti dalla guerra;
    b)   sconti   di   annualita'   per  l'attuazione  dei  piani  di
ricostruzione;
    c)  sconti  di  annualita' trentennali concesse dal Ministero dei
lavori  pubblici  per  costruzioni di case ai senza tetto a pagamento
differito;
    d)  mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano
funzionari o impiegati dello Stato;
    e)  mutui  per  costruzioni  di  case  economiche  e popolari con
garanzia ipotecaria.
  A  tutte  le  operazioni  di finanziamento effettuate dalla seconda
Giunta  sono  applicabili  le disposizioni degli articoli 2 e 6 della
legge 29 dicembre 1948, numero 1515.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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