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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un
contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000
nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo
dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione
ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in
Basilicata.