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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile
annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del
decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle societa' di
navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale puo'
raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione
di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI