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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un
contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953,
1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune
sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta'
di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da
stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno.