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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411,
convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le
successive modificazioni concernenti il trattamento di quiescenza
spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in
quanto applicabili, al personale ecclesiastico dei ruoli "ausiliario"
e "di riserva".