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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali
risultano modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185,
riguardanti la concessione di indennita' di volo al personale della
Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito
e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati
dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.