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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio
decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico
della legge 22 gennaio 1942, n. 181, e' elevata fino a cifra non
superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a
cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di
pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia;
fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da
sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle
degli agenti delle Forze armate medesime.
Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sara'
tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere
corrisposte.
Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia
volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma
dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181".