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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della
legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli
interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI