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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 e'
sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i
trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo
transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento
professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio
disponibili nelle sedi previste dall'art. 14 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI