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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 8. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"E', per altro, in facolta' del Ministro per le finanze di
consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della
tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le
modalita' che verranno indicate con apposito decreto dello stesso
Ministro per le finanze".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
MALVESTITI - PACCIARDI
- CAPPA ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI