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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge
12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n.
264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari
relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle
gestioni appaltate delle imposte di consumo, e' dovuto un contributo
temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle
retribuzioni del personale suddetto.
Tale contributo e' destinato:
a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni
contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle
assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale
iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12
maggio 1938, n. 908;
b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni
contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste
sulla vita, nonche' alla copertura del maggior onere a carico del
Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato
con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4
del decreto Presidenziale 1 luglio 1948, n. 1134, derivante dalla
corresponsione delle indennita' di anzianita' del personale medesimo,
cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950,
nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di
lavoro per la categoria.