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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed
agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente
locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanita';
amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di
istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali
provinciali e comunali; antichita', belle arti e tutela del
paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana,
usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e
forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei
prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici;
utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo;
trasporti su strada, filovie e funivie.