Legge Ordinaria n. 151 del 13/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1953)
Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario  1950-51  e  fino  a  tutto
l'esercizio  1952-53,  dal  totale delle entrate accertate in ciascun
esercizio   sara'  detratta  una  somma  pari  all'onere  finanziario
complessivo  previsto  dai  disegni  di legge non ancora approvati al
termine   dell'esercizio,  ma  gia'  presentati  al  Parlamento,  con
copertura  della  relativa spesa a carico delle disponibilita' recate
dalle  "Variazioni  allo  stato  di previsione" e dal capitolo "Fondo
occorrente  per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da provvedimenti
legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
  Tale somma sara' portata in aumento della previsione di entrata per
l'esercizio  immediatamente  successivo  ed  iscritta nella categoria
delle  "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento
di  capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per
essere  destinata  a  copertura dell'onere finanziario dei disegni di
legge suindicati.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti,  negli  stati  di previsione dell'esercizio in scadenza e in
quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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