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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto
l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun
esercizio sara' detratta una somma pari all'onere finanziario
complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al
termine dell'esercizio, ma gia' presentati al Parlamento, con
copertura della relativa spesa a carico delle disponibilita' recate
dalle "Variazioni allo stato di previsione" e dal capitolo "Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
Tale somma sara' portata in aumento della previsione di entrata per
l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria
delle "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento
di capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per
essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di
legge suindicati.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in
quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.