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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In sostituzione della, sovvenzione per i casi di morte per febbre
perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e' corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito
per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai
sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente
modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro in agricoltura.
L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel
termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa: