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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non
riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio,
nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed
aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte
dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e puo'
essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per
far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della
Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione
dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per
l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni
degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.
Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno
essere altresi' utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati
con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663,
nonche' le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione
temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge
2 luglio 1952, n. 703.