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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle
disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialita', e
milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e
revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 535, sono
ripristinate, a domanda degli interessati, sempreche' possano
escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalita'
politiche.
Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di ripristino e' disposto dal Ministro per la
difesa previo parere della commissione militare consultiva unica per
la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.