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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari
dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica finanziati
in dipendenza delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n.
580 e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino
delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.
Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere
pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei
sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza
delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 25 luglio 1952, n. 949, con
esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate
o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresi', la
eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1912, n. 514,
per le opere di competenza privata da' eseguire per la colonizzazione
del latifondo siciliano; nonche' ai concessionari dei lavori di
manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con i fondi
stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio 1952-53.