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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e'
sostituito dal seguente:
"Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti
ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di
trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari,
attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli
altri scopi di cui al successivo comma, puo' farsi cedere
dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite
massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in
base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli
importatori in conformita' della presente legge. Tuttavia gli
eventuali sbilanci conseguiti a morosita', inadempienze o cause di
forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle
scadenze stabilite nei contratti stessi".