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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a
norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al
Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun
anno.
Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente
per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza
alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti
al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei
Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro
l'aprile successivo.
Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti
previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il
Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente
articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che
siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte
dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello
Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, sono abrogati.