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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di
materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da
iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari
consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.