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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una
determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea, conseguita preso una Universita' ed
Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque
anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di
cui all'art. 3 della presente legge, puo' essere ammesso agli esami
per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea
da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreche',
in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di eta';
b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli
stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali,
o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e
della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha
chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facolta' di non
ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano
da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilita'
dell'abilitazione. La Commissione puo', altresi', dispensare dalle
prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi gia'
indubbiamente accertata.
L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
Puo', con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente
su deliberazione della Facolta' o Scuola, che deve accertare e
giudicare l'operosita' scientifica e didattica svolta dal libero
docente durante il quinquennio.
Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere
prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo
impedimento.