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La Camera dei deputati ed il Senato alla Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli articoli 17, ultimo comma; 59, secondo comma; 88, secondo
comma, e 109, primo comma, della legge doganale approvata con regio
decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:
Art. 17 ultimo comma:
"Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione
delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi
quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci
nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni
di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal
Ministero delle finanze".
Art. 59 secondo comma:
"La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita e'
prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di
confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo".
Art. 88 secondo comma:
"Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali
il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna
spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella
circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione
da prestare per garantire la reintroduzione delle merci e'
ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile
nel caso in cui la reintroduzione non si effettui".
Art. 109 primo comma:
"Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non
siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la
quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale
si applica la multa fino a L. 500.000.