Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera
nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui
all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' aumentata di L.
1.000.000.000.
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota
parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento
legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.