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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----